Pubblicato da Sole 24 Ore
Per la sentenza 18603/2019 della Corte di Cassazione, l’agevolazione di cui all’art. 6 del d.P.R. n. 601 del 1973 (i.e. aliquota IRES ridotta alla metà) è applicabile ai soli presidi ospedalieri pubblici, rimanendo quindi escluse tutte le strutture private, anche quando abbiano un ordinamento dei servizi corrispondente a quello degli ospedali gestiti direttamente dalle Asl.
Tale conclusione, che fornisce un’interpretazione strettamente “soggettiva” dell’agevolazione in esame, tuttavia, non è in linea con altri precedenti della giurisprudenza di legittimità e con alcune posizioni dell’Agenzia delle entrate dove, al contrario, la spettanza della riduzione di aliquota veniva riconosciuta dando rilevanza anche alla componente “oggettiva” dell’attività svolta.
In allegato, l’articolo completo di Giovanni Formica sul Sole.
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